
L'etichetta rappresenta il modo con cui una bottiglia di vino si presenta alla vostra tavola, ma al di là dell'aspetto estetico deve rispondere a esigenze informative del consumatore e a precise disposizioni legislative. La legge italiana stabilisce quali sono le informazioni da riportare obbligatoriamente in etichetta, quali sono facoltative e quali invece sono vietate.
Spesso, per ragioni di praticità, molte notizie sono indicate attraverso sigle, altre con caratteri più piccoli, o nel retro della bottiglia. Può essere utile quindi un breve riepilogo delle informazioni che si possono ricavare dalla lettura dell'etichetta.
Innanzitutto qualsiasi vino deve indicare la categoria di appartenenza.
La legislazione italiana prevede una classificazione piramidale:
Obbligo comune a tutti i vini è poi la segnalazione di:
È vietato per i vini da tavola indicare vitigno e anno di produzione, mentre rimane facoltativo per gli altri, così come fornire ulteriori informazioni relative all'azienda, purché veritiere e non fuorvianti, alla varietà delle uve, al toponimo del vigneto, ai dati analitici (organolettici: colore, profumo, gusto; o chimici: grado zuccherino e acidità).
Ulteriori obblighi subentrano poi a seconda della tipologia del vino.
Più rigorose ovviamente sono le modalità di redazione delle etichette per i vini I.G.T., D.O.C. e D.O.C.G.
Per questi vini, le indicazioni obbligatorie aggiuntive sono:
Come abbiamo anticipato però, l'impiego di queste designazioni è regolato non solo dalla legge italiana e comunitaria ma anche dai Disciplinari di Produzione, il rispetto dei quali consente la menzione DOC o DOCG. I Disciplinari regolano tutti gli aspetti che intervengono sulla qualità finale dei prodotti, dalla resa per ettaro dei vigneti alle percentuali consentite degli uvaggi e dei tagli, dalle tecniche di lavorazione alle caratteristiche organolettiche che i vini devono avere per essere immessi nel mercato. In alcuni casi quindi, se espressamente previsti dal relativo Disciplinare, possono dover essere indicati anche:
I Disciplinari di Produzione regolano anche l'utilizzo delle qualificazioni, perciò solo il comprovato rispetto di determinati valori consente di riportare in etichetta termini come "extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio, invecchiato..." e le menzioni tradizionali complementari "riserva speciale, superiore, classico".
A discrezione dell'azienda rimane l'impiego della classificazione comunitaria in aggiunta a quella nazionale. La normativa della Comunità Europea prevede una classificazione in tre categorie:

Avendo la legislazione italiana recepito nella sostanza quella comunitaria, la classificazione risulta molto simile e l'adozione da parte dell'azienda della doppia dicitura può quindi di fatto avvenire solo con l'utilizzo della menzione V.Q.P.R.D. (Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata) e delle sue sottocategorie V.S.Q.P.R.D. (Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione Determinata), V.F.Q.P.R.D. (Vino Frizzante di Qualità...), V.L.Q.P.R.D. (Vino Liquoroso di Qualità...), sempre che ovviamente ne abbia diritto e osservi le relative norme di produzione.